(Codice della navigazione-art. 1223)
                             Art. 1223. 
                (Assegnazione indebita di funzioni). 
 
  L'armatore,  l'esercente  o   il   comandante   della   nave,   del
galleggiante  o  dell'aeromobile,  che,  senza  giustificato  motivo,
assegna a bordo determinate  funzioni  a  persone  che  non  hanno  i
requisiti prescritti per esercitarle, e' punito, qualora il fatto non
costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda da lire cinquecento  a
cinquemila.