Art. 1223.
(Assegnazione indebita di funzioni).
L'armatore, l'esercente o il comandante della nave, del
galleggiante o dell'aeromobile, che, senza giustificato motivo,
assegna a bordo determinate funzioni a persone che non hanno i
requisiti prescritti per esercitarle, e' punito, qualora il fatto non
costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda da lire cinquecento a
cinquemila.