(Codice della navigazione-art. 1224)
                             Art. 1224. 
                 (Imbarco eccessivo di passeggeri). 
 
  Il vettore o il comandante della nave marittima o  dell'aeromobile,
che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, e'
punito  con  l'ammenda  di  lire  cinquecento  per  ogni   passeggero
imbarcato  in  eccedenza,  se  si  tratta   di   viaggio   entro   il
Mediterraneo, di lire mille,  se  si  tratta  di  viaggio  fuori  del
Mediterraneo. 
 
  Se il fatto e' commesso  dal  vettore  o  dal  comandante  di  nave
adibita alla navigazione interna la pena e' dell'ammenda fino a  lire
duemila,  qualunque  sia  il  numero  dei  passeggeri  imbarcati   in
eccedenza.