Art. 1224.
(Imbarco eccessivo di passeggeri).
Il vettore o il comandante della nave marittima o dell'aeromobile,
che non osserva le disposizioni sul numero massimo dei passeggeri, e'
punito con l'ammenda di lire cinquecento per ogni passeggero
imbarcato in eccedenza, se si tratta di viaggio entro il
Mediterraneo, di lire mille, se si tratta di viaggio fuori del
Mediterraneo.
Se il fatto e' commesso dal vettore o dal comandante di nave
adibita alla navigazione interna la pena e' dell'ammenda fino a lire
duemila, qualunque sia il numero dei passeggeri imbarcati in
eccedenza.