Art. 1225.
(Omissione di provvedimenti profilattici).
Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti necessari
per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi
dichiarati infetti, e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con
l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.
Alla stessa pena soggiace il comandante dell'aeromobile, che non
osserva le disposizioni sulla polizia sanitaria della navigazione
aerea.