(Codice della navigazione-art. 1225)
                             Art. 1225. 
             (Omissione di provvedimenti profilattici). 
 
  Il comandante della nave, che non prende i provvedimenti  necessari
per tutelare la salute dell'equipaggio e dei passeggeri negli approdi
dichiarati infetti, e' punito con l'arresto fino a un anno ovvero con
l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila. 
 
  Alla stessa pena soggiace il comandante  dell'aeromobile,  che  non
osserva le disposizioni sulla  polizia  sanitaria  della  navigazione
aerea.