(Codice della navigazione-art. 1226)
                             Art. 1226. 
                  (Imbarco di passeggeri infermi). 
 
  Il  vettore  o   il   comandante,   che,   senza   l'autorizzazione
dell'autorita' competente  o  senza  l'osservanza  delle  cautele  da
questa prescritte, imbarca sulla nave  un  passeggero  manifestamente
affetto da malattia grave o  comunque  pericolosa  per  la  sicurezza
della navigazione o per l'incolumita' delle persone a  bordo,  ovvero
una persona della quale  per  ragioni  sanitarie  sia  stato  vietato
l'imbarco dalla competente autorita', e' punito con l'arresto fino  a
sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a mille. 
 
  Alla  stessa   pena   soggiace   il   vettore   o   il   comandante
dell'aeromobile che  non  osserva  le  disposizioni  dei  regolamenti
speciali sull'imbarco dei passeggeri infermi.