Art. 1226.
(Imbarco di passeggeri infermi).
Il vettore o il comandante, che, senza l'autorizzazione
dell'autorita' competente o senza l'osservanza delle cautele da
questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente
affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza
della navigazione o per l'incolumita' delle persone a bordo, ovvero
una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato
l'imbarco dalla competente autorita', e' punito con l'arresto fino a
sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a mille.
Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante
dell'aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti
speciali sull'imbarco dei passeggeri infermi.