(Codice della navigazione-art. 1227)
                             Art. 1227. 
            (Omessa denuncia di rinvenimento di relitti). 
 
  Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un  aeromobile
abbandonato o un relitto di aeromobile,  omette  di  farne  immediata
denuncia all'autorita' indicata negli articoli 510,  993,  e'  punito
con l'ammenda fino a lire mille.