Art. 1227.
(Omessa denuncia di rinvenimento di relitti).
Chiunque, avendo rinvenuto un relitto di mare ovvero un aeromobile
abbandonato o un relitto di aeromobile, omette di farne immediata
denuncia all'autorita' indicata negli articoli 510, 993, e' punito
con l'ammenda fino a lire mille.