(Codice della navigazione-art. 1230)
                             Art. 1230. 
                 (Discesa o lancio col paracadute). 
 
  Chiunque fa uso del  paracadute  al  di  fuori  dei  casi  previsti
nell'articolo 820, e' punito con l'ammenda fino a lire tremila. 
 
  Se il fatto e' commesso da un componente dell'equipaggio,  la  pena
e' aumentata fino a un terzo.