(Codice della navigazione-art. 1232)
                             Art. 1232. 
              (Pene accessorie e misura di sicurezza). 
 
  La condanna per le contravvenzioni previste negli articoli  1215  a
1218; 1222, 1228 importa  la  sospensione  dai  titoli  ovvero  dalla
professione. 
 
  Nel caso di condanna per la contravvenzione  prevista  dal  secondo
comma  dell'articolo  1216,  puo'   essere   ordinata   la   confisca
dell'aeromobile.