(CODICE CIVILE-art. 1171)
                             Art. 1171. 
 
                     (Denunzia di nuova opera). 
 
  Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento  o
il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova  opera,
da altri intrapresa sul  proprio  come  sull'altrui  fondo,  sia  per
derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo  diritto  o  del
suo possesso, puo'  denunziare  all'autorita'  giudiziaria  la  nuova
opera, purche' questa non sia terminata e non sia trascorso  un  anno
dal suo inizio. 
 
  L'autorita' giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto,  puo'
vietare la continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando le
opportune cautele: nel primo caso,  per  il  risarcimento  del  danno
prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al  suo
proseguimento risultino infondate nella  decisione  del  merito;  nel
secondo caso, per la demolizione o  riduzione  dell'opera  e  per  il
risarcimento del danno che possa soffrirne il denunziante, se  questi
ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.