(CODICE CIVILE-art. 1172)
                             Art. 1172. 
 
                     (Denunzia di danno temuto). 
 
  Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento  o
il possessore, il  quale  ha  ragione  di  temere  che  da  qualsiasi
edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno  grave  e
prossimo alla cosa che forma l'oggetto del  suo  diritto  o  del  suo
possesso,  puo'  denunziare  il  fatto  all'autorita'  giudiziaria  e
ottenere, secondo le circostanze, che  si  provveda  per  ovviare  al
pericolo. 
 
  L'autorita' giudiziaria, qualora ne sia  il  caso,  dispone  idonea
garanzia per i danni eventuali.