Art. 767 
                    Svolgimento del corso annuale 
 
  1. Il corso annuale per marescialli dell'Arma dei carabinieri,  che
puo' essere ripetuto una sola volta, si svolge  secondo  i  programmi
stabiliti dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.  Conseguono
l'idoneita' per  la  nomina  a  maresciallo  gli  allievi  che  hanno
superato gli esami finali. Gli  allievi  che  non  hanno  superato  i
predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono
ammessi alla frequenza del corso successivo. 
  2. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo  si  applicano
le nome contenute nel regolamento.