Art. 768 
                  Stato giuridico dei frequentatori 
 
1. Gli ammessi ai corsi per l'accesso al ruolo  degli  ispettori  dei
carabinieri: 
a) se provenienti dal ruolo dei  sovrintendenti  o  da  quello  degli
appuntati e  carabinieri,  conservano  il  grado  rivestito  all'atto
dell'ammissione; 
b) se provenienti dagli allievi carabinieri conseguono la  promozione
a carabiniere  nei  termini  previsti  per  gli  arruolati  volontari
nell'Arma; 
c) se provenienti dagli ufficiali ausiliari dell'Arma,  ottengono  la
commutazione della ferma gia' contratta  in  ferma  quadriennale  con
decorrenza dalla data di arruolamento  e  sono  nominati  carabinieri
effettivi; 
d) se provenienti dai civili, dai  militari  in  servizio  oppure  in
congedo appartenenti ad altre armi o Forze armate,  o  dal  personale
appartenente ad altre Forze di polizia, anche a  ordinamento  civile,
conseguono la qualifica di allievo carabiniere e sono promossi con le
modalita' e  nei  termini  prescritti  per  gli  arruolati  volontari
nell'Arma. 
2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in
congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale  appartenente
alle altre  Forze  di  polizia,  perdono  il  grado  e  la  qualifica
rivestiti all'atto dell'ammissione al corso.