Art. 969 Scuole, istituti ed enti nei quali possono essere affidati compiti di insegnamento a docenti civili 1. Le scuole, gli istituti e gli enti delle Forze armate presso i quali per le materie non militari possono essere affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti: a) Istituto alti studi della Difesa; b) Istituto superiore stato maggiore interforze; c) Scuola di guerra; d) Istituto di studi militari marittimi; e) Istituto di scienze militari aeronautiche; f) Istituto geografico militare; g) Istituto idrografico della Marina; h) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito; i) Scuola ufficiali carabinieri; l) accademie militari; m) scuole militari; n) scuole d'arma, di specialita' e dei corpi logistici dell'Esercito italiano; o) Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri; p) scuole allievi marescialli e sottufficiali; q) scuole di lingue estere; r) scuole di perfezionamento, di aggiornamento e di specializzazione; s) Scuola interforze difesa NBC; t) Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica; u) Legione allievi Carabinieri; v) scuole di volo; z) scuole per volontari; aa) centri e campi di addestramento; bb) direzioni, centri tecnici, centri studi ed esperienze e altri enti incaricati della formazione del personale tecnico specializzato e del personale per i servizi tecnici. 2. Per quanto concerne l'insegnamento nelle scuole militari vigono speciali disposizioni.