Art. 969 
 
Scuole, istituti ed enti nei quali possono essere affidati compiti di
                    insegnamento a docenti civili 
 
1. Le scuole, gli istituti e gli enti delle  Forze  armate  presso  i
quali per le materie non militari  possono  essere  affidati  compiti
d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti: 
a) Istituto alti studi della Difesa; 
b) Istituto superiore stato maggiore interforze; 
c) Scuola di guerra; 
d) Istituto di studi militari marittimi; 
e) Istituto di scienze militari aeronautiche; 
f) Istituto geografico militare; 
g) Istituto idrografico della Marina; 
h) Scuola di applicazione e Istituto di studi militari dell'Esercito; 
i) Scuola ufficiali carabinieri; 
l) accademie militari; 
m) scuole militari; 
n) scuole d'arma, di specialita' e dei corpi logistici  dell'Esercito
italiano; 
o) Scuola marescialli e brigadieri dei Carabinieri; 
p) scuole allievi marescialli e sottufficiali; 
q) scuole di lingue estere; 
r) scuole di perfezionamento, di aggiornamento e di specializzazione; 
s) Scuola interforze difesa NBC; 
t) Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica; 
u) Legione allievi Carabinieri; 
v) scuole di volo; 
z) scuole per volontari; 
aa) centri e campi di addestramento; 
bb) direzioni, centri tecnici, centri studi  ed  esperienze  e  altri
enti incaricati della formazione del personale tecnico  specializzato
e del personale per i servizi tecnici. 
2. Per quanto concerne l'insegnamento nelle  scuole  militari  vigono
speciali disposizioni.