Art. 971 
 
                    Riduzioni della retribuzione 
 
1. La retribuzione prevista dall'articolo 1531 del codice e'  ridotta
di un terzo  per  il  secondo  incarico  conferito  a  un  insegnante
estraneo. 
2. La stessa retribuzione ridotta si applica per  il  primo  incarico
conferito a colui che: 
a) ricopre un ufficio con retribuzione a carico  del  bilancio  dello
Stato, di ente pubblico o privato,  o  che  comunque  fruisca  di  un
reddito  di  lavoro  subordinato,   quando   l'incarico   attiene   a
insegnamento a livello universitario o post-universitario; 
b) e' provvisto di retribuzione  a  carico  dello  Stato  o  di  ente
pubblico, quando trattasi di insegnamento  a  livello  secondario  di
secondo e primo grado.