Art. 971 Riduzioni della retribuzione 1. La retribuzione prevista dall'articolo 1531 del codice e' ridotta di un terzo per il secondo incarico conferito a un insegnante estraneo. 2. La stessa retribuzione ridotta si applica per il primo incarico conferito a colui che: a) ricopre un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di ente pubblico o privato, o che comunque fruisca di un reddito di lavoro subordinato, quando l'incarico attiene a insegnamento a livello universitario o post-universitario; b) e' provvisto di retribuzione a carico dello Stato o di ente pubblico, quando trattasi di insegnamento a livello secondario di secondo e primo grado.