Art. 974 
 
                            Norma finale 
 
1.  Null'altro  compete,  a  qualsiasi  titolo,  agli  incaricati  di
insegnamento presso gli istituti, le scuole e gli  enti  delle  Forze
armate, oltre il trattamento economico previsto  dagli  articoli  dal
970 al 973, in quanto esso retribuisce forfettariamente tutta l'opera
prestata. 
2. Il trattamento  economico  spettante  ai  docenti  e'  corrisposto
mensilmente. 
3. Con decreti del Ministro della difesa sono approvate, di volta  in
volta, per i singoli  corsi,  le  convenzioni  a  trattativa  privata
stipulate con il personale insegnante.