Art. 974 Norma finale 1. Null'altro compete, a qualsiasi titolo, agli incaricati di insegnamento presso gli istituti, le scuole e gli enti delle Forze armate, oltre il trattamento economico previsto dagli articoli dal 970 al 973, in quanto esso retribuisce forfettariamente tutta l'opera prestata. 2. Il trattamento economico spettante ai docenti e' corrisposto mensilmente. 3. Con decreti del Ministro della difesa sono approvate, di volta in volta, per i singoli corsi, le convenzioni a trattativa privata stipulate con il personale insegnante.