Art. 182. 
 
  I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi  di  sollevamento  e  di
trasporto devono: 
    a) potersi raggiungere senza pericolo; 
    b) essere costruiti o difesi in modo da  consentire  l'esecuzione
delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza; 
    c) permettere la perfetta visibilita' di tutta la zona di  azione
del mezzo. 
  Qualora, per particolari condizioni di impianto o di ambiente,  non
sia possibile controllare dal posto  di  manovra  tutta  la  zona  di
azione del mezzo, deve essere predisposto un servizio di segnalazioni
svolto con lavoratori incaricati.