Art. 182.
I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di
trasporto devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione
delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilita' di tutta la zona di azione
del mezzo.
Qualora, per particolari condizioni di impianto o di ambiente, non
sia possibile controllare dal posto di manovra tutta la zona di
azione del mezzo, deve essere predisposto un servizio di segnalazioni
svolto con lavoratori incaricati.