Art. 291. 
 
  Ogni lampada di sicurezza  deve  essere  munita  di  un  numero  di
contrassegno. All'atto del ritiro della lampada deve  essere  segnato
il nome del destinatario. 
  La rispondenza fra il destinatario ed il numero della lampada a lui
assegnata nell'elenco tenuto dal lampista, e' accertata, a  mezzo  di
controlli eseguiti da  agenti  designati  dalla  direzione,  dopo  la
consegna della lampada e prima della discesa in sotterraneo.