(Codice della navigazione-art. 1233)
                             Art. 1233. 
                (Omessa assicurazione di dipendenti). 
 
  L'esercente dell'aeromobile, che omette di contrarre a  favore  dei
propri dipendenti l'assicurazione prevista nell'articolo  935  o  che
non mantiene in vigore il relativo contratto, e' punito,  qualora  il
fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda fino a  lire
diecimila.