Art. 1233.
(Omessa assicurazione di dipendenti).
L'esercente dell'aeromobile, che omette di contrarre a favore dei
propri dipendenti l'assicurazione prevista nell'articolo 935 o che
non mantiene in vigore il relativo contratto, e' punito, qualora il
fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'ammenda fino a lire
diecimila.