Art. 1234.
(Omessa assicurazione per danni a terzi sulla superficie e di
passeggeri).
L'esercente, che fa circolare l'aeromobile senza aver contratto
l'assicurazione prescritta nell'articolo 798 ovvero non mantiene in
vigore il relativo contratto, e' punito con l'ammenda fino a lire
diecimila.
Alla stessa pena soggiace l'esercente dell'aeromobile, che
trasporta passeggeri senza aver contratto l'assicurazione prescritta
nell'articolo 941.