(Codice della navigazione-art. 1234)
                             Art. 1234. 
(Omessa assicurazione  per  danni  a  terzi  sulla  superficie  e  di
                            passeggeri). 
 
  L'esercente, che fa circolare  l'aeromobile  senza  aver  contratto
l'assicurazione prescritta nell'articolo 798 ovvero non  mantiene  in
vigore il relativo contratto, e' punito con  l'ammenda  fino  a  lire
diecimila. 
 
  Alla  stessa  pena  soggiace   l'esercente   dell'aeromobile,   che
trasporta passeggeri senza aver contratto l'assicurazione  prescritta
nell'articolo 941.