Art. 183. 
 
  Gli organi di comando dei mezzi  di  sollevamento  e  di  trasporto
devono essere collocati in posizione tale  che  il  loro  azionamento
risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre  a  cui
servono. 
  Gli stessi organi devono essere conformati o protetti  in  modo  da
impedire la messa in moto accidentale.