Art. 1235.
(Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria).
Agli effetti dell'articolo 221 del codice di procedura penale sono
ufficiali di polizia giudiziaria:
1) i comandanti, gli ufficiali e i funzionari di porto, i direttori
e i delegati di aeroporto, i delegati di campo di fortuna, riguardo
ai reati previsti dal presente codice commessi nel porto,
nell'aerodromo o in corso di navigazione, nonche', se nel porto e
nell'aerodromo mancano uffici di pubblica sicurezza, riguardo ai
reati comuni commessi in tali luoghi. Negli aerodromi privati in cui
non risiede alcun delegato di aeroporto e negli aerodromi statali in
cui non ha sede un direttore di aeroporto, le funzioni di ufficiale
di polizia giudiziaria sono attribuite al direttore di aeroporto
nella cui circoscrizione e' compreso l'aerodromo;
2) i comandanti delle navi o degli aeromobili, riguardo ai reati
commessi a bordo in corso di navigazione;
3) i consoli, riguardo ai reati previsti da questo codice commessi
all'estero, oltre che negli altri casi contemplati dalla legge
consolare;
4) i comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che
compiono su richiesta dell'autorita' consolare o, in caso di urgenza,
di propria iniziativa. I comandanti stessi vigilano sia in alto mare
sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria
esercitata dai comandanti delle navi nazionali.
Assumono le funzioni di agenti di polizia giudiziaria i
sottufficiali e l'altro personale militare dipendente delle
capitanerie di porto, i funzionari e gli agenti dell'amministrazione
della navigazione interna, i funzionari e gli agenti degli aerodromi
statali o privati e i componenti dell'equipaggio, in seguito alla
richiesta di cooperazione da parte degli ufficiali di polizia
giudiziaria.
Sono, inoltre, agenti di polizia giudiziaria gli agenti degli
uffici di porto ovvero di aerodromo statale o privato in servizio di
ronda.