(Codice della navigazione-art. 1236)
                             Art. 1236. 
                (Obbligo di denuncia e di relazione). 
 
  I  funzionari  e   gli   agenti   delle   capitanerie   di   porto,
dell'amministrazione della  navigazione  interna  e  degli  aerodromi
statali o privati e le persone  dell'equipaggio  hanno  l'obbligo  di
denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena  ne  abbiano
notizia, i reati per i quali si debba procedere  d'ufficio,  commessi
nel porto, nell'aerodromo o a bordo, anche durante la navigazione. 
 
  I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili  hanno  l'obbligo
di fare relazione di cio' che riguarda le loro  funzioni  di  polizia
giudiziaria al comandante del porto o al direttore dell'aeroporto  di
primo approdo.