Art. 1236.
(Obbligo di denuncia e di relazione).
I funzionari e gli agenti delle capitanerie di porto,
dell'amministrazione della navigazione interna e degli aerodromi
statali o privati e le persone dell'equipaggio hanno l'obbligo di
denunciare agli ufficiali di polizia giudiziaria, appena ne abbiano
notizia, i reati per i quali si debba procedere d'ufficio, commessi
nel porto, nell'aerodromo o a bordo, anche durante la navigazione.
I comandanti delle navi e quelli degli aeromobili hanno l'obbligo
di fare relazione di cio' che riguarda le loro funzioni di polizia
giudiziaria al comandante del porto o al direttore dell'aeroporto di
primo approdo.