Art. 1237.
(Reati in corso di navigazione).
Quando e' stato commesso un reato in corso di navigazione, il
comandante della nave o dell'aeromobile, prima della partenza dal
luogo di primo approdo e comunque entro ventiquattro ore da tale
approdo, consegna le persone che siano in istato di arresto o di
fermo, le denuncie, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati,
i referti e i corpi di reato all'autorita' marittima o a quella
preposta alla navigazione interna o all'autorita' aeronautica locale
del Regno; ovvero, all'estero, all'autorita' consolare o, in
mancanza, ai comandanti delle navi da guerra che si trovino nel
luogo.
Dell'eseguita consegna le dette autorita' redigono processo
verbale, che trasmettono immediatamente, insieme con gli atti e i
corpi di reato, al competente procuratore del Re Imperatore. Le
autorita' medesime inoltre, dispongono che le persone in istato di
arresto o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie.
Il comandante di nave da guerra nazionale, che ha in consegna
persone imputate o indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi
di reato, al primo approdo in un porto del Regno e' tenuto a
consegnarli all'ufficiale di polizia giudiziaria. Se approda in un
paese estero, provvede d'accordo con l'autorita' consolare.