(Codice della navigazione-art. 1237)
                             Art. 1237. 
                  (Reati in corso di navigazione). 
 
  Quando e' stato commesso un  reato  in  corso  di  navigazione,  il
comandante della nave o dell'aeromobile,  prima  della  partenza  dal
luogo di primo approdo e comunque  entro  ventiquattro  ore  da  tale
approdo, consegna le persone che siano in  istato  di  arresto  o  di
fermo, le denuncie, le querele, i rapporti, gli altri atti compilati,
i referti e i corpi di  reato  all'autorita'  marittima  o  a  quella
preposta alla navigazione interna o all'autorita' aeronautica  locale
del  Regno;  ovvero,  all'estero,  all'autorita'  consolare   o,   in
mancanza, ai comandanti delle navi  da  guerra  che  si  trovino  nel
luogo. 
 
  Dell'eseguita  consegna  le  dette  autorita'   redigono   processo
verbale, che trasmettono immediatamente, insieme con  gli  atti  e  i
corpi di reato, al  competente  procuratore  del  Re  Imperatore.  Le
autorita' medesime inoltre, dispongono che le persone  in  istato  di
arresto o di fermo siano custodite nelle carceri giudiziarie. 
 
  Il comandante di nave da  guerra  nazionale,  che  ha  in  consegna
persone imputate o indiziate di reati ovvero atti processuali o corpi
di reato, al primo  approdo  in  un  porto  del  Regno  e'  tenuto  a
consegnarli all'ufficiale di polizia giudiziaria. Se  approda  in  un
paese estero, provvede d'accordo con l'autorita' consolare.