Art. 1239.
(Oblazione nelle contravvenzioni marittime).
Nelle contravvenzioni, per le quali il presente codice stabilisce
la sola pena dell'ammenda, il contravventore puo', prima
dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna,
presentare domanda di oblazione al comandante di porto competente.
Il comandante di porto determina, discrezionalmente ed entro i
limiti dell'ammenda stabilita dalla legge, la somma che l'istante
deve pagare per l'oblazione e per le spese e stabilisce il termine
entro il quale il pagamento deve essere eseguito sotto pena di
decadenza dal beneficio dell'oblazione.
Il provvedimento del comandante di porto e' notificato o comunicato
verbalmente all'interessato. Nel caso di comunicazione verbale
l'ufficiale di porto che vi ha proceduto ne fa attestazione
sull'originale del provvedimento.
Il pagamento della somma stabilita per l'oblazione e per le
relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato.
Nei casi di competenza dell'autorita' consolare, la domanda di
oblazione e' diretta a tale autorita', la quale provvede a norma dei
comma precedenti.