(Codice della navigazione-art. 1239)
                             Art. 1239. 
            (Oblazione nelle contravvenzioni marittime). 
 
  Nelle contravvenzioni, per le quali il presente  codice  stabilisce
la  sola   pena   dell'ammenda,   il   contravventore   puo',   prima
dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di  condanna,
presentare domanda di oblazione al comandante di porto competente. 
 
  Il comandante di porto  determina,  discrezionalmente  ed  entro  i
limiti dell'ammenda stabilita dalla legge,  la  somma  che  l'istante
deve pagare per l'oblazione e per le spese e  stabilisce  il  termine
entro il quale il  pagamento  deve  essere  eseguito  sotto  pena  di
decadenza dal beneficio dell'oblazione. 
 
  Il provvedimento del comandante di porto e' notificato o comunicato
verbalmente  all'interessato.  Nel  caso  di  comunicazione   verbale
l'ufficiale  di  porto  che  vi  ha  proceduto  ne  fa   attestazione
sull'originale del provvedimento. 
 
  Il pagamento  della  somma  stabilita  per  l'oblazione  e  per  le
relative spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato. 
 
  Nei casi di competenza  dell'autorita'  consolare,  la  domanda  di
oblazione e' diretta a tale autorita', la quale provvede a norma  dei
comma precedenti.