(Codice della navigazione-art. 1240)
                             Art. 1240. 
                    (Competenza per territorio). 
 
  La competenza territoriale  per  i  reati,  previsti  dal  presente
codice, commessi all'estero ovvero fuori  del  mare  o  dello  spazio
aereo territoriale appartiene al giudice del luogo in cui,  dopo  che
e' stato commesso il reato, avviene nel Regno il primo approdo  della
nave o dell'aeromobile, su cui era imbarcato  l'imputato  al  momento
del commesso reato. 
 
  Se, prima dell'approdo nel Regno, ha avuto luogo  la  presentazione
del rapporto, della denuncia o della querela alle autorita' consolari
o ai comandanti di navi da guerra, ovvero  se  tali  autorita'  hanno
espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero  se  la  competenza
non puo' essere determinata nel modo indicato nel  comma  precedente,
la competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione della nave
o  di  abituale  ricovero  dell'aeromobile,  su  cui  era   imbarcato
l'imputato al momento del commesso reato. 
 
  Nei casi di competenza dell'autorita'  consolare,  se,  al  momento
della partenza della nave  o  dell'aeromobile  dal  luogo  nel  quale
risiede tale autorita' non e' stata ancora pronunciata la sentenza di
merito, la competenza passa al giudice competente  per  territorio  a
norma  dei   comma   precedenti.   Gli   atti   istruttori   compiuti
dall'autorita' consolare conservano  pieno  valore  anche  avanti  il
giudice competente.