Art. 1240.
(Competenza per territorio).
La competenza territoriale per i reati, previsti dal presente
codice, commessi all'estero ovvero fuori del mare o dello spazio
aereo territoriale appartiene al giudice del luogo in cui, dopo che
e' stato commesso il reato, avviene nel Regno il primo approdo della
nave o dell'aeromobile, su cui era imbarcato l'imputato al momento
del commesso reato.
Se, prima dell'approdo nel Regno, ha avuto luogo la presentazione
del rapporto, della denuncia o della querela alle autorita' consolari
o ai comandanti di navi da guerra, ovvero se tali autorita' hanno
espletato funzioni di polizia giudiziaria, ovvero se la competenza
non puo' essere determinata nel modo indicato nel comma precedente,
la competenza appartiene al giudice del luogo d'iscrizione della nave
o di abituale ricovero dell'aeromobile, su cui era imbarcato
l'imputato al momento del commesso reato.
Nei casi di competenza dell'autorita' consolare, se, al momento
della partenza della nave o dell'aeromobile dal luogo nel quale
risiede tale autorita' non e' stata ancora pronunciata la sentenza di
merito, la competenza passa al giudice competente per territorio a
norma dei comma precedenti. Gli atti istruttori compiuti
dall'autorita' consolare conservano pieno valore anche avanti il
giudice competente.