Art. 1243.
(Dichiarazione di opposizione e d' impugnazione).
Le dichiarazioni di opposizione e di impugnazione nei procedimenti
di competenza dei comandanti di porto sono ricevute dal cancelliere
dell'ufficio di porto che ha emesso il provvedimento impugnato.
Le parti private, quando hanno diritto alla notificazione, possono,
dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione nella forma e
nei termini stabiliti dal codice di procedura penale, anche davanti
il cancelliere dell'ufficio di porto o del pretore del luogo in cui
si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui fu emesso il
provvedimento; ovvero avanti l'autorita' consolare all'estero.
L'ufficiale che riceve l'atto lo trasmette immediatamente al
cancelliere dell'ufficio di porto che ha emesso il provvedimento
impugnato.