(Codice della navigazione-art. 1243)
                             Art. 1243. 
          (Dichiarazione di opposizione e d' impugnazione). 
 
  Le dichiarazioni di opposizione e di impugnazione nei  procedimenti
di competenza dei comandanti di porto sono ricevute  dal  cancelliere
dell'ufficio di porto che ha emesso il provvedimento impugnato. 
 
  Le parti private, quando hanno diritto alla notificazione, possono,
dopo avvenuta la notificazione, fare la dichiarazione nella  forma  e
nei termini stabiliti dal codice di procedura penale,  anche  davanti
il cancelliere dell'ufficio di porto o del pretore del luogo  in  cui
si trovano, se tale luogo e' diverso da quello in cui  fu  emesso  il
provvedimento;  ovvero  avanti  l'autorita'   consolare   all'estero.
L'ufficiale  che  riceve  l'atto  lo  trasmette   immediatamente   al
cancelliere dell'ufficio di porto  che  ha  emesso  il  provvedimento
impugnato.