Art. 1244.
(Computo speciale di termini).
Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di
persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si
computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il
tempo che va dal giorno dell'imbarco a quello del primo approdo della
nave o dell'aeromobile in un porto o in un aerodromo del Regno ovvero
di localita' estera ove si trovi un'autorita' consolare.