(Codice della navigazione-art. 1244)
                             Art. 1244. 
                   (Computo speciale di termini). 
 
  Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di
persone che si trovano in  navigazione  marittima  o  aerea,  non  si
computa, agli effetti della  decorrenza  dei  termini  perentori,  il
tempo che va dal giorno dell'imbarco a quello del primo approdo della
nave o dell'aeromobile in un porto o in un aerodromo del Regno ovvero
di localita' estera ove si trovi un'autorita' consolare.