(Codice della navigazione-art. 1245)
                             Art. 1245. 
           (Letture permesse di deposizioni testimoniali). 
 
  Oltre i casi indicati nell'articolo 462  del  codice  di  procedura
penale, nei giudizi relativi ai reati previsti  dal  presente  codice
puo' essere data lettura, anche senza il consenso delle parti,  delle
deposizioni testimoniali ricevute, quando i  testimoni  non  comparsi
sono in navigazione, purche' siano indicati nelle liste.