Art. 1245.
(Letture permesse di deposizioni testimoniali).
Oltre i casi indicati nell'articolo 462 del codice di procedura
penale, nei giudizi relativi ai reati previsti dal presente codice
puo' essere data lettura, anche senza il consenso delle parti, delle
deposizioni testimoniali ricevute, quando i testimoni non comparsi
sono in navigazione, purche' siano indicati nelle liste.