(Codice della navigazione-art. 1246)
                             Art. 1246. 
                   (Esercizio dell'azione civile). 
 
  Nei procedimenti di competenza dell'autorita' marittima e'  ammessa
la costituzione di parte civile nei casi  e  secondo  le  forme  e  i
termini stabiliti dal codice di procedura penale. 
 
  Tale autorita' decide sulla liquidazione dei danni, se  questa  non
supera le lire diecimila; in caso contrario,  o  se  ritiene  di  non
poter decidere allo stato degli atti, rimette  le  parti  davanti  il
giudice indicato nel secondo comma dell'articolo 489  del  codice  di
procedura penale. 
 
  In ogni caso, l'autorita' predetta deve, anche  in  mancanza  della
costituzione di parte civile, procedere agli  opportuni  accertamenti
istruttori  sull'ammontare  del  danno  prodotto  dai  reati  di  sua
competenza.