Art. 1246.
(Esercizio dell'azione civile).
Nei procedimenti di competenza dell'autorita' marittima e' ammessa
la costituzione di parte civile nei casi e secondo le forme e i
termini stabiliti dal codice di procedura penale.
Tale autorita' decide sulla liquidazione dei danni, se questa non
supera le lire diecimila; in caso contrario, o se ritiene di non
poter decidere allo stato degli atti, rimette le parti davanti il
giudice indicato nel secondo comma dell'articolo 489 del codice di
procedura penale.
In ogni caso, l'autorita' predetta deve, anche in mancanza della
costituzione di parte civile, procedere agli opportuni accertamenti
istruttori sull'ammontare del danno prodotto dai reati di sua
competenza.