(Codice della navigazione-art. 1247)
                             Art. 1247. 
                (Conversione delle pene pecuniarie). 
 
  Alla conversione delle pene pecuniarie inflitte dal  comandante  di
porto provvede, a norma dell'articolo 586  del  codice  di  procedura
penale,  il  pretore  della  circoscrizione,  nella  quale  ha   sede
l'ufficio portuale che ha emesso la condanna.