(Codice della navigazione-art. 1248)
                             Art. 1248. 
   (Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell'equipaggio). 
 
  Ai fini delle notificazioni, per i  passeggeri  e  per  le  persone
dell'equipaggio la nave e' considerata come casa  di  abitazione  dal
momento dell'imbarco a quello dello sbarco. 
 
  Le notificazioni all'imputato, ai testimoni e alle  persone  offese
dal reato che siano  componenti  dell'equipaggio  o  passeggeri  sono
fatte, quando  la  consegna  personale  non  e'  possibile,  mediante
consegna della copia al comandante.