(CODICE CIVILE-art. 1178)
                             Art. 1178. 
 
                      (Obbligazione generica). 
 
  Quando  l'obbligazione  ha  per  oggetto  la  prestazione  di  cose
determinate soltanto nel genere, il debitore deve  prestare  cose  di
qualita' non inferiore alla media.