(CODICE CIVILE-art. 1179)
                             Art. 1179. 
 
                       (Obbligo di garanzia). 
 
  Chi e' tenuto a dare una garanzia, senza che ne  siano  determinati
il modo e la forma, puo' prestare a  sua  scelta  un'idonea  garanzia
reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.