(CODICE CIVILE-art. 1182)
                             Art. 1182. 
 
                      (Luogo dell'adempimento). 
 
  Se il luogo nel quale la prestazione deve essere  eseguita  non  e'
determinato dalla convenzione o dagli usi e non puo' desumersi  dalla
natura della prestazione o da  altre  circostanze,  si  osservano  le
norme che seguono. 
 
  L'obbligazione di consegnare una  cosa  certa  e  determinata  deve
essere  adempiuta  nel  luogo  in  cui  si  trovava  la  cosa  quando
l'obbligazione e' sorta. 
 
  L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro  deve  essere
adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo  della  scadenza.
Se tale domicilio e' diverso da quello che il creditore aveva  quando
e' sorta l'obbligazione e cio' rende piu' gravoso  l'adempimento,  il
debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto  di  eseguire
il pagamento al proprio domicilio. 
 
  Negli altri casi l'obbligazione deve essere adempiuta al  domicilio
che il debitore ha al tempo della scadenza.