(CODICE CIVILE-art. 1183)
                             Art. 1183. 
 
                      (Tempo dell'adempimento). 
 
  Se non e' determinato il tempo in cui la  prestazione  deve  essere
eseguita,  il  creditore  puo'   esigerla   immediatamente.   Qualora
tuttavia, in virtu' degli usi  o  per  la  natura  della  prestazione
ovvero per il modo o il  luogo  dell'esecuzione,  sia  necessario  un
termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, e' stabilito dal
giudice. 
 
  Se il termine  per  l'adempimento  e'  rimesso  alla  volonta'  del
debitore, spetta ugualmente  al  giudice  di  stabilirlo  secondo  le
circostanze; se e' rimesso alla volonta' del  creditore,  il  termine
puo' essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.