(CODICE CIVILE-art. 1185)
                             Art. 1185. 
 
                       (Pendenza del termine). 
 
  Il creditore non puo' esigere la prestazione prima della  scadenza,
salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore. 
 
  Tuttavia  il  debitore  non  puo'  ripetere  cio'  che  ha   pagato
anticipatamente, anche se ignorava l'esistenza del termine. In questo
caso pero' egli puo' ripetere, nei limiti della perdita subita,  cio'
di cui il creditore  si  e'  arricchito  per  effetto  del  pagamento
anticipato.