(CODICE CIVILE-art. 1187)
                             Art. 1187. 
 
                       (Computo del termine). 
 
  Il  termine  fissato  per  l'adempimento  delle   obbligazioni   e'
computato secondo le disposizioni dell'art. 2963. 
 
  La disposizione relativa alla proroga  del  termine  che  scade  in
giorno festivo si osserva se non vi sono usi diversi. 
 
  E' salva in ogni caso una diversa pattuizione.