(CODICE CIVILE-art. 1189)
                             Art. 1189. 
 
                 (Pagamento al creditore apparente). 
 
  Il debitore che esegue il pagamento  a  chi  appare  legittimato  a
riceverlo in base a circostanze univoche, e'  liberato  se  prova  di
essere stato in buona fede. 
 
  Chi ha ricevuto il pagamento e' tenuto alla restituzione  verso  il
vero creditore,  secondo  le  regole  stabilite  per  la  ripetizione
dell'indebito.