(CODICE CIVILE-art. 1192)
                             Art. 1192. 
 
                (Pagamento eseguito con cose altrui). 
 
  Il debitore non puo' impugnare il pagamento eseguito  con  cose  di
cui non poteva disporre, salvo che offra di eseguire  la  prestazione
dovuta con cose di cui puo' disporre. 
 
  Il creditore che ha  ricevuto  il  pagamento  in  buona  fede  puo'
impugnarlo, salvo il diritto al risarcimento del danno.