Art. 1193.
(Imputazione del pagamento).
Chi ha piu' debiti della medesima specie verso la stessa persona
puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere
imputato al debito scaduto; tra piu' debiti scaduti, a quello meno
garantito; tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso per
il debitore; tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu' antico. Se
tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente
ai vari debiti.