(CODICE CIVILE-art. 1193)
                             Art. 1193. 
 
                    (Imputazione del pagamento). 
 
  Chi ha piu' debiti della medesima specie verso  la  stessa  persona
puo' dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. 
 
  In  mancanza  di  tale  dichiarazione,  il  pagamento  deve  essere
imputato al debito scaduto; tra piu' debiti scaduti,  a  quello  meno
garantito; tra piu' debiti ugualmente garantiti, al piu' oneroso  per
il debitore; tra piu' debiti ugualmente onerosi, al piu'  antico.  Se
tali criteri non soccorrono, l'imputazione e' fatta proporzionalmente
ai vari debiti.