(CODICE CIVILE-art. 1194)
                             Art. 1194. 
 
             (Imputazione del pagamento agli interessi). 
 
  Il debitore non puo' imputare il pagamento al  capitale,  piuttosto
che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. 
 
  Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi  deve  essere
imputato prima agli interessi.