(CODICE CIVILE-art. 1195)
                             Art. 1195. 
 
                    (Quietanza con imputazione). 
 
  Chi, avendo piu' debiti,  accetta  una  quietanza  nella  quale  il
creditore ha dichiarato di imputare il pagamento a uno di  essi,  non
puo' pretendere un'imputazione diversa, se non vi  e'  stato  dolo  o
sorpresa da parte del creditore.