(CODICE CIVILE-art. 1197)
                             Art. 1197. 
 
              (Prestazione in luogo dell'adempimento). 
 
  Il debitore non puo' liberarsi eseguendo una prestazione diversa da
quella dovuta, anche se di valore uguale o  maggiore,  salvo  che  il
creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue  quando
la diversa prestazione e' eseguita. 
 
  Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprieta' o  di
un altro diritto, il debitore e' tenuto alla garanzia per  l'evizione
e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita, salvo che  il
creditore  preferisca  esigere  la  prestazione   originaria   e   il
risarcimento del danno. 
 
  In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.