Art. 1198.
(Cessione di un credito in luogo dell'adempimento).
Quando in luogo dell'adempimento e' ceduto un credito,
l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non
risulta una diversa volonta' delle parti.
E' salvo quanto e' disposto dal secondo comma dell'art. 1267.