(CODICE CIVILE-art. 1198)
                             Art. 1198. 
 
         (Cessione di un credito in luogo dell'adempimento). 
 
  Quando  in   luogo   dell'adempimento   e'   ceduto   un   credito,
l'obbligazione si estingue con la riscossione  del  credito,  se  non
risulta una diversa volonta' delle parti. 
 
  E' salvo quanto e' disposto dal secondo comma dell'art. 1267.