(CODICE CIVILE-art. 1199)
                             Art. 1199. 
 
               (Diritto del debitore alla quietanza). 
 
  Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta  e  a  spese
del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se
questo non e' restituito al debitore. 
 
  Il rilascio di una  quietanza  per  il  capitale  fa  presumere  il
pagamento degli interessi.