(CODICE CIVILE-art. 1200)
                             Art. 1200. 
 
                    (Liberazione dalle garanzie). 
 
  Il creditore che  ha  ricevuto  il  pagamento  deve  consentire  la
liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il  credito  e  da
ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilita'.