Art. 775 
          Corso di aggiornamento e formazione professionale 
 
  1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso  per  sovrintendenti
dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 2,  lettera
a) frequentano un corso di aggiornamento e formazione  professionale,
della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale. 
  2. Il bando per il concorso  di  cui  all'articolo  690,  comma  2,
lettera a) indica, altresi', le materie professionali e  i  programmi
per il corso  di  aggiornamento  e  formazione  professionale  e  per
l'esame orale finale. 
  3. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di  aggiornamento
e formazione professionale  ha  termine  anteriormente  al  corso  di
qualificazione di cui all'articolo 776.