Art. 775 Corso di aggiornamento e formazione professionale 1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 2, lettera a) frequentano un corso di aggiornamento e formazione professionale, della durata di tre mesi, che si conclude con un esame orale. 2. Il bando per il concorso di cui all'articolo 690, comma 2, lettera a) indica, altresi', le materie professionali e i programmi per il corso di aggiornamento e formazione professionale e per l'esame orale finale. 3. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di aggiornamento e formazione professionale ha termine anteriormente al corso di qualificazione di cui all'articolo 776.