Art. 779
                          Nomina nel grado

1.  Coloro  i  quali,  ai  sensi  delle  disposizioni  della presente
sezione,  conseguono  la  promozione al grado di vicebrigadiere, sono
iscritti  in  ruolo  con decorrenza dalla data di fine dei rispettivi
corsi   e   nell'ordine   delle   rispettive,   graduatorie   finali,
formalizzate  con  decreto  ministeriale.  Per  la  formazione  delle
medesime graduatorie, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine:
il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la minore
eta'.