Art. 977 Commissione centrale del personale 1. La commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641 del codice e' composta di un presidente e di quattro membri effettivi (due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno commissario, due ufficiali superiori delle Forze armate). 2. Un ufficiale inferiore della Croce rossa italiana svolge le funzioni di segretario, senza diritto di voto. 3. Il presidente e i membri della commissione devono, di regola, avere residenza in Roma, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. 4. Alla commissione e' aggiunto il capo dell'ufficio che amministra il personale, senza diritto di voto.