Art. 977 
 
                 Commissione centrale del personale 
 
1. La commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641 del
codice e' composta di un presidente e  di  quattro  membri  effettivi
(due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno
commissario, due ufficiali superiori delle Forze armate). 
2. Un ufficiale  inferiore  della  Croce  rossa  italiana  svolge  le
funzioni di segretario, senza diritto di voto. 
3. Il presidente e i membri  della  commissione  devono,  di  regola,
avere residenza  in  Roma,  rimangono  in  carica  tre  anni  e  sono
rieleggibili. 
4. Alla commissione e' aggiunto il capo dell'ufficio  che  amministra
il personale, senza diritto di voto.