Art. 978 
 
                 Nomina del personale di assistenza 
 
1. Il personale di assistenza  e'  nominato,  a  norma  dell'articolo
1639, comma 2 del codice, dai comandanti dei centri di mobilitazione,
per delegazione del presidente nazionale. 
2. Nella trattazione delle pratiche relative agli  arruolamenti  essi
si attengono alle disposizioni del codice e del presente regolamento,
della cui osservanza e' disciplinarmente responsabile  l'ufficiale  o
il funzionario preposto, secondo quanto e'  stabilito  dallo  statuto
dell'Associazione.