Art. 978 Nomina del personale di assistenza 1. Il personale di assistenza e' nominato, a norma dell'articolo 1639, comma 2 del codice, dai comandanti dei centri di mobilitazione, per delegazione del presidente nazionale. 2. Nella trattazione delle pratiche relative agli arruolamenti essi si attengono alle disposizioni del codice e del presente regolamento, della cui osservanza e' disciplinarmente responsabile l'ufficiale o il funzionario preposto, secondo quanto e' stabilito dallo statuto dell'Associazione.