Art. 979 
 
                      Obblighi degli arruolandi 
 
1. Coloro che hanno ricevuto il decreto ministeriale o il brevetto di
nomina devono rilasciarne apposita ricevuta, da conservarsi presso la
presidenza  nazionale  per  gli  ufficiali  e  presso  i  centri   di
mobilitazione per i sottufficiali e la truppa. 
2. L'impegno assunto verso l'Associazione da tutti  coloro  che  sono
stati ammessi a far parte del personale  direttivo  e  di  assistenza
decorre dalla data del decreto e del brevetto di nomina. 
3. Gli arruolandi assumono l'obbligo di essere a  disposizione  della
Croce rossa italiana fin dal momento in cui sottoscrivono la  domanda
di arruolamento. Essi rimangono comunque soggetti  alle  disposizioni
del codice e del  presente  regolamento  anche  se  non  ritirano  il
decreto o il brevetto o non firmano il relativo modulo di ricevuta. 
4. Quanto stabilito per i decreti e  brevetti  di  nomina  ha  valore
anche per i decreti e brevetti di promozione.